Videosorveglianza
& Videocontrollo
Regolamentazione della Legge sulla Privacy
Principali limiti e adempimenti contenuti nei provvedimenti del Garante del
29 novembre 2000 e del 29 aprile 2004.
Il Garante della privacy, con provvedimento del 29 novembre 2000, ha individuato
un decalogo che deve essere rispettato da tutti coloro che intendono svolgere
attività di videosorveglianza. Il decalogo contiene le seguenti regole:
1. individuare
le finalità della sorveglianza e la compatibilità della stessa
con le norme di settore vigenti;
2. rispettare i principi di correttezza e liceità del trattamento;
3. effettuare, se dovuta, la notificazione al Garante;
4. fornire agli interessati una chiara e completa informativa;
5. non violare il divieto di controllo a distanza dei dipendenti sancito nello
statuto dei lavoratori;
6. registrare le sole immagini indispensabili per perseguire lo scopo dichiarato,
evitando, per quanto possibile, immagini dettagliate o ingrandite;
7. individuare il periodo massimo di conservazione delle immagini;
8. nominare i soggetti responsabili ed incaricati del trattamento;
9. non utilizzare i dati raccolti per altri scopi;
10. per le telecamere situate agli accessi dei centri storici, o delle zone
a traffico limitato, rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. 250/1999.
Con il provvedimento del 29 aprile 2004 il Garante ha specificato in maniera
approfondita il provvedimento del 29 novembre 2000 e ha individuato 4 principi
da osservare affinchè la videosorveglianza sia legittima: liceità,
necessità, proporzionalità, finalità.
Il principio di liceità consente la raccolta e l'uso delle immagini qualora esse siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o siano effettuate per tutelare un legittimo interesse. La videosorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.
Secondo
il principio di necessità va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi
e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza.
La raccolta e l'uso delle immagini deve essere proporzionale agli scopi perseguiti.
Il principio di proporzionalità pur consentendo margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non comporta però scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.
Gli impianti
di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente
valutate insufficienti o inattuabili (come controlli da parte di addetti e sistemi
di allarme).
Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi
indicati, aree esterne ed edifici il trattamento deve essere effettuato con
modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente
da proteggere. Per quanto in particolare attiene ai rapporti di lavoro nell'attività
di videosorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività
lavorativa.
L'eventuale
conservazione temporanea delle immagini deve essere commisurata al grado di
indispensabilità e per il solo tempo necessario e predeterminato a raggiungere
la finalità perseguita.
La durata della conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo,
alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze
di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici
o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta
investigativa dell'autorità giudiziaria. Un eventuale allungamento dei
tempi deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità
derivante da un evento già accaduto o realmente incombente.
Solo in alcuni casi specifici, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto)
o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare
del trattamento (ad esempio per luoghi come le banche), è ammesso un
tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque
superare la settimana.
Le ragioni delle scelte di conservazione delle immagini devono essere adeguatamente
documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare ed il responsabile
del trattamento e ciò anche ai fini della eventuale esibizione in occasione
di visite ispettive.
Secondo il principio di finalità gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. La videosorveglianza non ha quindi finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che competono invece solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.
Trattamento dei dati
A differenza dei soggetti pubblici, i privati e gli enti pubblici economici
possono trattare dati personali solo se vi è il consenso preventivo espresso
dall'interessato, oppure uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa
al consenso.
Il consenso, oltre alla presenza di un'informativa preventiva e idonea, è
valido solo se espresso e documentato per iscritto. Non è pertanto valido
un consenso presunto o tacito, oppure manifestato solo per atti o comportamenti
concludenti consistenti ad esempio nell'implicita accettazione delle riprese
in conseguenza dell'avvenuto accesso a determinati luoghi.
Un'idonea alternativa all'esplicito consenso va ravvisata nell'istituto del
bilanciamento di interessi. Il presente provvedimento dà attuazione a
tale istituto, individuando i casi in cui la rivelazione delle immagini può
avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo
stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo
fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine,
danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi
o di sicurezza del lavoro.
Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio
dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di
accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità
e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito,
in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è
utilizzato da persone non debitamente autorizzate.
Adempimenti
La persona che intende installare un sistema di videosorveglianza dovrà
eseguire i seguenti adempimenti:
a) informativa
Deve informare gli interessati che stanno per accedere o che si trovano in una
zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione delle immagini.
Il foglio informativo deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere
chiaramente visibile e deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate
vicinanze.
b) prescrizioni
specifiche
La videosorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso,
qualora essa sia effettuata nell'intento di perseguire fini di tutela di persone
e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo,
prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.
I titolari dei trattamenti devono sottoporre alla verifica preliminare del garante
i sistemi di videosorveglianza che prevedono una raccolta di immagini collegata
e confrontata con altri particolari dati personali (ad esempio dispositivi che
rendono identificabile la voce oppure il riconoscimento facciale).
c) soggetti
preposti a misure di sicurezza
Devono essere indicate per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del
trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti, e nei casi in cui è
indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni.
Sanzioni
La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti comporta
la illiceità o la non correttezza del trattamento dei dati ed espone
alle seguenti sanzioni:
- inutilizzabilità dei dati personali trattati;
- adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti
dal Garante o dall'autorità giudiziaria
- applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali.
Per ulteriori informazioni: http://www.garanteprivacy.it.
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